
Luogo di produzione e di confezionamento indicati: dal 5 aprile è obbligatorio il rispetto della nuova normativa per l’etichettatura degli alimenti
In vigore dal 5 aprile 2018 la normativa per etichettatura degli alimenti che prevede l’indicazione dello stabilimento di produzione quando diverso da quello di confezionamento.
La norma si riferisce al decreto legislativo n°145 del 15 settembre 2017 e prevede un periodo di 180 giorni nel corso dei quali dovranno essere smaltite le precedenti etichette prive delle informazioni relative al luogo di produzione e confezionamento. Terminato questo arco temporale le etichette per gli alimenti ammesse dovranno riportare le indicazioni previste e qualora la zona geografica non dovesse essere sufficiente a rendere immediatamente comprensibile l’ubicazione del sito produttivo, la nuova normativa sull’etichettatura degli alimenti prevede la presenza per esteso dell’indirizzo dello stabilimento.
Le sanzioni in caso di violazione della norma sono importanti. La pena pecuniaria può raggiungere i 15.000 Euro.
Eccezioni alla normativa per l’etichettatura degli alimenti
Ci sono tuttavia situazioni nelle quali la normativa sull’etichettatura degli alimenti non considera indispensabile l’indicazione del sito produttivo e di confezionamento:
- Se la sede dello stabilimento di produzione o confezionamento coincidono con quella dell’operatore responsabile
- Qualora la confezione alimentare rechi una identificazione tramite bollo o marchio di carattere sanitario
- Qualora l’ubicazione dello stabilimento di produzione o confezionamento sia presenti nel marchio
esenti inoltre
- il vino, nelle diverse declinazioni del prodotto: vino, vino nuovo in fermentazione, liquoroso, vino spumante, spumante di qualità, del tipo aromatico, vino spumante gassificato, vino frizzante o frizzante gassificato; mosto di uve anche parzialmente fermentato e concentrato, vino da uve appassite e da uve stramature.
- alimenti preimballati UE: in accordo con il Regolamento (Ue) n. 1169/2011 e gli accordi internazionali sulla libera circolazione delle merci, la normativa per l’etichettatura degli alimenti sopra descritta non è obbligatoria per gli alimenti prodotti e/o commercializzati in un altro Stato UE, in uno Stato facente parte dell’Efta, Associazione europea di libero scambio, oppure inTurchia.
Gli obiettivi della normativa per l’etichettatura degli alimenti
La messa a punto di una normativa che prevede un etichetta per gli alimenti recante il luogo di produzione e confezionamento, se diverso dal primo, ha come finalità fondamentale fornire informazioni più dettagliate ai consumatori. L’evolversi delle metodiche per garantire la piena tracciabilità dei prodotti unite all’evoluzione delle normative in merito, consentono inoltre di contrastare in modo più efficace le violazioni in termini di sicurezza alimentare.
Restano rigidità e criticità da superare, non ultimo una diversa procedura a livello europeo, dunque un obbligo che riguarda esclusivamente la produzione e il confezionamento Italiano con i produttori in tal senso chiamati a sostenere maggiori oneri economici.