Due scadenze ravvicinate per la filiera degli imballaggi
Per l’industria italiana del packaging l’ultima settimana di settembre concentra due passaggi normativi fondamentali. Il 23 settembre l’Aula del Senato ha approvato il decreto-legge 143/2026 sugli imballaggi compostabili, che passa ora alla Camera per la conversione definitiva entro il 6 ottobre. Il 27 settembre 2026, diventeranno, inoltre, applicabili le nuove regole contro il greenwashing introdotte dal D.Lgs. 30/2026.
Si tratta di provvedimenti distinti, ma convergenti dal momento che il primo stabilisce quali caratteristiche devono avere determinati imballaggi monouso immessi sul mercato nazionale e il secondo disciplina il modo in cui le imprese possono comunicare le prestazioni ambientali di prodotti e confezioni. Entrambi si inseriscono nel quadro del Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), applicabile dal 12 agosto 2026.
DL 143/2026: cosa prevede l’obbligo di compostabilità
Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, in vigore dall’8 agosto, introduce nel Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) il nuovo articolo 226-quinquies. La norma sfrutta la facoltà prevista dall’articolo 9, paragrafo 2, lettera b) del PPWR, che consente agli Stati membri di richiedere la compostabilità per specifiche categorie di imballaggi in deroga al criterio generale di riciclabilità.
Per poter essere immessi sul mercato italiano, gli imballaggi interessati dovranno essere certificati come biodegradabili e compostabili da organismi accreditati, in conformità alla norma UNI EN 13432 o a standard equivalenti riconosciuti a livello europeo. L’obbligo non riguarda tutti gli imballaggi in plastica monouso, ma ambiti circoscritti, tra cui:
- imballaggi per prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati di peso inferiore a 1,5 kg;
- imballaggi per alimenti e bevande riempiti e consumati nei locali del settore Horeca;
- imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene utilizzati nel settore ricettivo
Il testo segue il calendario del PPWR, che dal 1° gennaio 2030 limita questi formati in plastica monouso.
Le modifiche introdotte al Senato
Secondo quanto illustrato in Aula dalla relatrice Marta Farolfi (FdI) e (riportato da Il Sole 24 Ore Radiocor), gli emendamenti approvati in Commissione intervengono su quattro punti tecnici:
- viene chiarito che anche il prodotto contenuto deve essere biodegradabile e compostabile, e quindi compatibile con i processi di compostaggio;
- viene riformulata la disposizione che richiama alcune esenzioni previste dal Regolamento UE 2025/40;
- sono stati individuati prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati esclusi dall’obbligo in attesa degli orientamenti che la Commissione europea dovrà pubblicare entro il 12 febbraio 2027;
- la sanzione amministrativa non sarà applica all’operatore che dimostri di aver acquistato gli imballaggi sulla base di idonea documentazione del fabbricante, dell’importatore o del distributore, salvo che fosse a conoscenza della non conformità o che questa fosse evidente.
È proprio rispetto alla documentazione di filiera, certificati, schede tecniche e dichiarazioni di conformità saranno lo strumento con cui distributori e utilizzatori potranno tutelarsi.
Greenwashing: dal 27 settembre nuove regole per i claim sul packaging
Il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo, recepisce la Direttiva (UE) 2024/825 “Empowering Consumers for the Green Transition” e modifica il Codice del consumo. In vigore dal 24 marzo, le nuove disposizioni diventano applicabili dal 27 settembre e riguardano tutte le imprese che operano nel mercato B2C, a prescindere da settore e dimensione.
Come sottolinea CONAI in una nota del 21 settembre, le regole interessano packaging, etichette, siti web, cataloghi e pubblicità. Di seguito riassumiamo quelle che saranno considerate pratiche scorrette:
- claim ambientali generici (“green”, “ecologico”, “sostenibile”, “amico dell’ambiente”) non supportati da evidenze;
- marchi di sostenibilità non basati su sistemi di certificazione o non stabiliti da autorità pubbliche;
- dichiarazioni di neutralità climatica ottenute esclusivamente tramite compensazione delle emissioni;
- l’estensione all’intero prodotto o imballaggio di un beneficio che riguarda solo una componente, e la presentazione di obblighi di legge come caratteristiche distintive dell’offerta.
Il controllo spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che può vietare la pratica e applicare sanzioni fino a 10 milioni di euro; per le violazioni transnazionali il limite può arrivare al 4% del fatturato annuo nei territori interessati. Sulle scorte già prodotte o distribuite prima del 27 settembre, le autorità della rete europea Consumer Protection Cooperation hanno concordato a giugno un approccio caso per caso, che terrà conto di quantità, cicli di confezionamento e fattibilità delle modifiche.
Per quesiti sull’etichettatura, CONAI mette a disposizione il portale etichetta-conai.com e l’indirizzo dedicato epack@conai.org.
