Le borse in plastica ultraleggere secondo la normativa Europea 2017

borse in plastica ultraleggere

Come dovranno essere le borse della spesa dal 1 gennaio 2018 ? In plastica ultraleggere

È stato approvato da qualche giorno dalla Commissione Politiche UE della Camera dei deputati l’emendamento del Governo alla Legge Europea 2017 per la riduzione dell’impiego delle borse in plastica in materiale leggero. Il provvedimento prevede un’integrazione alle norme attualmente in vigore sull’utilizzo delle borse in plastica comunemente impiegate per la spesa, vediamo insieme rapidamente cosa cambierà.

Borse in plastica leggere e ultraleggere

Con l’integrazione dell’articolo 11 bis si parte dalle definizioni (modifca indispensabile per poter intervenire con ulteriori disposizioni). Si precisa che le borse in plastica così come quelle in materiale biodegradabile e compostabile, sono da considerarsi in materiale leggero quando il loro spessore è inferiore a 50 micron, mentre sono ultraleggere se di spessore inferiore ai 15 micron. 

Le informazioni agli utenti

Le modifiche approvate si riferiscono anche all’obbligo di attuare una corretta campagna informativa in favore degli utenti. Diventa obbligatorio apporre diciture che consentano la chiara identificazione del produttore delle borse in plastica e del materiale impiegato come facente parte di quelli commercializzabili.

Il CONAI viene incaricato di acquisire sia dai produttori sia dai distributori i dati opportuni alla stesura di una relazione annuale che informi la Commmissione Europea sull’impiego annuo delle borse di plastica in materiale leggero. Allo stesso Consorzio viene affidata l’organizzazione di campagne informative sull’impatto ambientale di questa tipologia di imballaggio, in grado di contribuire a comportamenti più consapevoli dei consumatori.

I sacchetti dal 1 gennaio 2018

Le modifiche introdotte (nuovo art. 226-ter del D.Lgs. 152/2006) prevedono che dal 1 gennaio 2018  possano essere commercializzate eclusivamente borse in plastica ultraleggere, biodegradabili e compostabili, distribuite a pagamento, realizzate con una percentuale di materia prima da fonte rinnovabile almeno pari al 40%. Dal 1 gennaio 2020 la quota di materia prima rinnovabile dovrà essere almeno pari al 50% per arrivare al 60% l’anno successivo, entro il 1 gennaio 2021.

A certificare il quantitativo di materia rinnovabile contenuto nei sacchetti secondo lo standard UNI CENT/TS 16640, solo enti accreditati.

Restano escluse dai divieti introdotti, le borse in plastica biodegradabili e compostabili, i cui requisiti, certificati da enti accreditati, risultino conformi alla UNI EN 13432:2002.

Obiettivi della Direttiva (ue) 2015/720 e modifiche

L’articolo 11 bis integra la normativa sugli imballaggi per meglio conseguire il comune obiettivo di riduzione dell’impiego delle borse in plastica leggere in favore di quelle ultraleggere e ridurre l’impatto ambientale di questa tipologia di imballaggio e dei rifiuti ad esso collegati. La precisazione è contenuta in una integrazione dell’art. 217 che prevede una gestione degli imballaggi che consideri la riduzione dell’impatto ambientale come uno degli obiettivi da perseguire.

Le borse in plastica ultraleggere secondo la normativa Europea 2017 ultima modifica: 2017-07-13T07:27:46+02:00 da Valeria Cei
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