Raggiunto l’accordo provvisorio in trilogo sul Regolamento Imballaggi

lattine riciclate

Prevale una linea di compromesso fra UE e Parlamento resta il divieto sui monouso

I negoziatori del Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio riguardante la proposta di regolamento sul packaging e sui rifiuti di imballaggio. Frutto di una linea di compromesso fra Consiglio dell’Ue e il Parlamento, la proposta ha come obiettivo la riduzione dei rifiuti generati dagli imballaggi attraverso l’adozione di confezionamenti riciclabili e minimizzando l’adozione di sostanze potenzialmente nocive o comunque problematiche per l’ambiente.

Ricordiamo che l’articolato cammino di questo Regolamento ha visto posizioni molto rigide da parte del nostro paese, contrario e preoccupato rispetto alla svolta sul riuso adottata dal testo. L’Italia, nel corso della votazione dello scorso dicembre, è stata l’unico Paese ad esprimere un voto contrario all’adozione del mandato negoziale del Consiglio UE.

I criteri di sostenibilità del packaging

Il testo rielaborato dell’accordo provvisorio conserva la gran parte dei criteri di sostenibilità per tutti gli imballaggi commercializzati e gli obiettivi principali inizialmente proposti dalla Commissione.

Introduce miglioramenti significativi nei requisiti relativi alle sostanze presenti negli imballaggi, imponendo ulteriori limitazioni sull’uso di sostanze alchiliche per- e polifluorurate (PFAS) negli imballaggi a contatto con alimenti, qualora superino determinati limiti. Per assicurare che non vi siano sovrapposizioni con altre normative, i co-legislatori hanno incaricato la Commissione di riesaminare la necessità di aggiornare questa restrizione entro quattro anni dall’entrata in vigore del Regolamento.

La proposta di accordo conferma gli obiettivi per aumentare il contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica entro il 2030 e il 2040; stabilita un’esenzione per gli imballaggi in plastica compostabile e per quelli in cui la quota di materiale plastico è inferiore al 5% del peso totale dell’imballaggio. La Commissione è incaricata di rivedere l’attuazione degli obiettivi per il 2030 e di valutare la fattibilità degli obiettivi per il 2040. Inoltre, dopo il primo triennio dall’entrata in vigore del Regolamento, la Commissione si impegna a esaminare, sulla base del progresso tecnologico raggiunto, i criteri di sostenibilità degli imballaggi in plastica biologica.

Nell’accordo provvisorio misure che mirano a ridurre gli imballaggi superflui stabilendo un limite massimo del 50% di spazio vuoto negli imballaggi per l’e-commerce, il trasporto e gli imballaggi raggruppati, con l’obbligo per produttori e importatori, di minimizzare peso e volume degli imballaggi, fatta eccezione per quelli con design protetto già in vigore al momento dell’applicazione del regolamento.

Riutilizzo e Re-fill

Sul fronte del riuso la proposta di Regolamento nel definire gli obiettivi al 2030 e delineare i possibili traguardi al 2040, introduce una clausola d’esenzione rinnovabile ogni 5 anni attraverso la quale cerca di mediare le posizioni di maggior distanza con quei paesi, come il nostro che hanno lavorato molto e ottenuto molto sul finte del riciclo.

L’accordo provvisorio definisce obiettivi di riuso differenziati sulla base delle tipologie di imballaggio distinguendo fra imballaggi per bevande alcoliche e non alcoliche (con l’eccezione di vino, vini aromatizzati, latte e bevande facilmente deperibili), imballaggi per il trasporto e la vendita (ad eccezione di quelli destinati a merci pericolose o attrezzature di grandi dimensioni, nonché imballaggi flessibili a contatto diretto con gli alimenti) e imballaggi multipli.

Come anticipato, è stata introdotta una clausola di esenzione, rinnovabile ogni cinque anni, per gli Stati membri che eccedono di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio stabiliti per il 2025, con aspettative analoghe per il 2030, che dimostrano progressi significativi verso gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti e che adottano efficaci piani aziendali di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti, al fine di supportare gli obiettivi complessivi di riduzione e riciclo stabiliti dalla regolamentazione.

Inoltre, la regolamentazione offre una dispensa dai requisiti di riutilizzo per le microimprese e introduce la possibilità per gli operatori economici di formare consorzi, con un massimo di cinque distributori finali, per soddisfare gli obiettivi di riutilizzo previsti per le bevande.

Entro il 2030, invece, le imprese di ristorazione rapida dovranno offrire ai propri clienti sia la possibilità di utilizzare, senza costi aggiuntivi, i propri contenitori per bevande e cibo pronto, sia rendere disponibile almeno il 10% dei loro prodotti in formati di confezionamento progettati per essere riutilizzati, sostenendo così la riduzione di imballaggi monouso e incentivando pratiche di consumo, come il riuso, più sostenibili.

Quali imballaggi vengono esclusi

Nuove limitazioni riguardano gli imballaggi in plastica usa e getta destinati a frutta e verdura, alimenti e bevande, condimenti e salse utilizzati nell’ambito HORECA, oltre ai piccoli articoli cosmetici e da bagno forniti nel settore dell’ospitalità, come le bottigliette di shampoo o lozioni corpo, e buste di plastica sottili quali quelle di normale impiego per l’acquisto di prodotti alimentari sfusi.

DRS Sistema di Restituzione dei Depositi per ottimizzare la raccolta differenziata

Entro il 2029, gli Stati Membri dovranno raggiungere il 90% di raccolta differenziata per bottiglie in plastica usa e getta e contenitori metallici per bevande. Per soddisfare questa richiesta, nell’accordo provvisorio è prevista l’implementazione di sistemi di cauzione per il ritorno di questi imballaggi. La misura preserva i sistemi di cauzione già operativi purché garantiscano il traguardo del 90% di raccolta entro il 2029.

Anche rispetto ai sistemi di cauzione è prevista una deroga di obbligatorietà per gli Stati membri che, già nel 2026, dimostrino di aver raggiunto un tasso di raccolta differenziata superiore all’80% e che presentino un piano dettagliato e una strategia efficace per conseguire l’obiettivo finale del 90% di raccolta differenziata.

L’iter dell’accordo provvisorio, prevede l’esame per l’approvazione da parte dei delegati degli Stati Membri presso il Comitato dei Rappresentanti Permanenti (Coreper) e della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo. Successivamente, se approvato, l’adozione formale da parte di entrambe le Istituzioni e, successivamente alla revisione linguistica e legale, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, quindi l’entrata in vigore. 18 mesi dopo l’entrata in vigore, la Normativa entrerà in applicazione.

Fonte: Consiglio Europeo

Raggiunto l’accordo provvisorio in trilogo sul Regolamento Imballaggi ultima modifica: 2024-03-06T11:24:17+01:00 da Redazione
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