Dal 14 febbraio anche nel nostro paese i monouso in plastica sono fuori legge
È stato pubblicato il 30 novembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n.196 dell’8 novembre 2021 con il quale anche l’Italia recepisce la direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, anche nota come Direttiva SUP, vietando la vendita di alcuni prodotti monouso in plastica per limitarne l’impatto sull’ambiente.
Il decreto diventerà esecutivo a partire dal 14 gennaio 2022, quando sarà definitivamente vietata la vendita di alcuni prodotti monouso in plastica – elencati nella sezione B dell’allegato – come posate, piatti, cannucce, bastoncini per mescolare le bibite, bastoncini che sostengono i palloncini e cotton fiock. A questa lista si aggiungono poi gli articoli in plastica oxo-degradabile, fino ad esaurimento delle scorte, e i contenitori per alimenti in polistirene espanso.
Il legislatore chiarisce quali sono le caratteristiche che identificano un contenitore come monouso in plastica:
un prodotto realizzato
interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto
realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che
non e’ concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel
corso della sua durata di vita, piu’ spostamenti o rotazioni per
essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere
comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale e’ stato
concepito.
Non sono ad esempio considerati prodotti in plastica
dalla Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n.196
monouso i contenitori per alimenti secchi, compresi quelli
stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore
preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantita’
superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti
monoporzione venduti in piu’ di una unita’
Le bioplastiche
Il Decreto stabilisce una deroga per gli articoli realizzati con materiale biodegradabile e compostabile, contenente almeno un quota di materia prima rinnovabile superiore o uguale al 40% – che dal 1° gennaio 2024 dovrà essere superiore almeno al 60%. Sarà ammessa la vendita di articoli realizzati con questi materiali tuttavia solo in casi particolari.
- In assenza di alterative riutilizzabili percorribili sul fronte della sicurezza, dell’igiene, dell’impatto ambientale e della natura del prodotto contenuto con particolare riferimento al comparto food
- In caso di circuiti controllati che assicurano una perfetta gestione delle fasi di conferimento del rifiuto
La responsabilità estesa del produttore
Come già previsto l’entrata in vigore della normativa introduce la responsabilità estesa del produttore per ulteriori manufatti in plastica quali filtri di sigaretta e reti da pesca e stabilisce nuovi standard di raccolta per le bottiglie in plastica più restrittivi rispetto a quelli relativi ad altre tipologie di imballaggi. I paesi della Comunità Europea dovranno raggiungere il 90% di raccolta dell’immesso al consumo entro sul 2029 ma già a partire dal 2025 le bottiglie in PET commercializzate dovranno contenere almeno il 25% di materiale riciclato e tutti i sistemi di chiusura dovranno essere in materiali uniformi alle confezioni.
Etichetta ambientale obbligatoria
Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n.196 dell’8 novembre 2021 o direttiva SUP, sarà obbligatoria anche l’apposizione dell’etichetta ambientale con patticolare riferimento ad alcune categorie di prodotti da ritenersi critici per il loro impatto ambientale. Alla nuova etichetta il compito di puntualizzare il grave danno prodotto all’ambiente nel caso di abbandono in natura del supporto in questione e indicazioni molto chiare sul corretto smaltimento.
